martedì 24 dicembre 2013

No alla nazionalizzazione delle scatole nere!

Leggendo il Dl "Destinazione Italia", fresco di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mi è venuta in mente una scena. Ho immaginato un uomo che dopo aver acquistato l'ultimo smartphone di "grido", decidesse che è arrivato il tempo di cambiare operatore e che una nuova legge gli imponesse di dover "buttare" il nuovo telefonino, in quanto non compatibile con il nuovo operatore, scelto, tra l'altro, per le offerte vantaggiose praticate sui nuovi abbonamenti. Ecco, questa è la situazione che si pone di fronte al cittadino che a suo tempo aveva deciso di dotarsi di un dispositivo telematico per la sua auto ( scatola nera ): se cambia compagnia, è costretto a disinstallare l'apparato e montare quello convenzionato con la compagnia assicurativa. È la famosa questione della interoperabilità tra chi fornisce i servizi telematici. Nel mondo della telefonia è tutto risolto, la persona dell'esempio, non dovrà dire addio allo smartphone appena acquistato, potrà cambiare tranquillamente operatore. E con le scatole nere cosa accade? Nulla, fino a ieri, da oggi, dopo il Dl del Governo, cambierà tutto! Il Decreto prevede che l'interoperabilità sarà gestita dallo Stato: i dati delle scatole saranno gestiti dallo Stato! Per fare un parallelo con la telefonia, è come se oggi fosse uscito un Decreto che nazionalizza tutti gli operatori telefonici: da oggi se ne occuperà lo Stato! Care Tim, Vodafone, Tre, Wind posate le chiavi! Da oggi ci penserà "baffone"! La via più giusta era quella di agevolare la creazione di un protocollo unico di comunicazione degli apparati, per evitare le continue installazioni/disinstallazioni all'automobilista, non certo lo Stato che nazionalizza i Provider che ne gestiscono i dati. Ultima considerazione: in tempi di Spending review, era necessario caricare la collettività di ulteriori spese per metter su un carrozzone pubblico che avocasse a sé ciò che viene fatto da soggetti privati? Non mi resta che augurarmi che, in sede di conversione in Legge, venga eliminato questo tentativo di "socializzazione dei provider telematici", anche perché la norma è assurda ed anacronistica.

Ecco il testo dell'articolo col "Baffone":
1-ter. L'interoperabilita' dei meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati sull'attivita' del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne e' titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilita'. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. E' fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non e' applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalita' e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.».

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